Informativa versamento Rata giugno 2013 - Acconto
Informativa versamento Rata giugno 2013 - Acconto ( pdf )
Pagina a cura del Settore di Staff del Segretario / Direttore Generale - Ultimo Aggiornamento: 23-05-2013 09:52
OPUSCOLI INFORMATIVI
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I.MU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
I.MU (Imposta Municipale Propria)
Disciplinata dal D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal D.L. 201/2011 così come modificato dal D.L. n.16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni tributarie)
Il decreto c.d. Salva Italia ( decreto legge n. 201/2011) ha introdotto in via sperimentale dal 2012 una nuova imposta che sostituisce la precedente Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I).
La nuova imposta è simile all'I.C.I, ma presenta dei caratteri di novità importanti che modificano il sistema di calcolo, le modalità di versamento, le procedure per effettuare la dichiarazione e la destinazione del gettito ricavato.
Le novità più importanti riguardano certamente la reintroduzione dell'imposta sulla abitazione principale (che era stata abolita dal 2008) e l'applicazione dell'imposta anche sui fabbricati rurali.
E' molto importante evidenziare che il gettito dell'I.MU non spetta per intero al Comune, ma una quota rilevante va direttamente allo Stato e non rimane nelle casse comunali. Il decreto Salva Italia prevede infatti che allo Stato sia riservato il 50% del gettito calcolato rispetto all'aliquota base dello 0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali e i fabbricati rurali.
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NOVITA' NEL CALCOLO DELL'IMPOSTA DA VERSARE
Il sistema di calcolo della nuova imposta è molto simile al sistema di calcolo previsto per l'ICI. Il procedimento è identico, l'unica novità consiste nel fatto che sono stati rivisti i moltiplicatori per ottenere la base imponibile. Si sottolinea che l'I.MU non comporta nessuna variazione della rendita catastale. La medesima rendita catastale utilizzata per il calcolo dell'I.C.I viene quindi adoperata anche per il calcolo dell'I.MU.
Per ottenere la base imponibile per calcolare l'I.MU dovuta si deve procedere nel seguente calcolo :
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Identificare la rendita catastale ( R.C.) di ogni singolo fabbricato posseduto;
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Aumentare del 5% la rendita catastale individuata (R.C. Rivalutata);
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Moltiplicare la rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore fissato dal decreto Salva Italia.
I nuovi moltiplicatori sono di seguito riportati ( Art. 13 Decreto Legge n. 201/2011) :
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160 per i fabbricati del gruppo catastale A (tranne la categoria A/10) e delle categorie catastali C/2; C/6 e C/7;
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140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3; C/4; e C/5;
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80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
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80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10;
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60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/5);
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55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Una volta individuata la base imponibile per ottenere l'imposta da versare si deve applicare la corretta aliquota.
Per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore venale in comune commercio (come avveniva per l'I.C.I.).
Rispetto all'I.C.I l'I.MU introduce queste modificazioni :
Tutte le abitazioni pagheranno l'imposta e non ci sarà nessuna agevolazione per le abitazioni rurali o di tipo rurale;
- Tutti i fabbricati rurali strumentali pagheranno l'imposta, anche se sulla base di un'aliquota ridotta;
- Il calcolo dell'I.MU sui terreni agricoli avviene con regole diverse da quelle già previste per l'I.C.I. Sono stati rivisti i moltiplicatori e sono stati modificati gli scaglioni delle riduzioni.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico c'è un nuovo sistema di calcolo, completamente differente da quello previsto per l'I.C.I. E' ora prevista la riduzione del 50% della base imponibile calcolata secondo le regole ordinarie (art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011).
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VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'I.MU
Per il 2012 il versamento della PRIMA RATA deve avvenire sulla base delle seguenti aliquote :
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Aliquota dello 0,40% per le abitazioni principali e relative pertinenze;
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Aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali strumentali;
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Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili .
Con il versamento della SECONDA RATA si dovrà provvedere a fare il CONGUAGLIO rispetto alle condizioni (aliquote e detrazione) stabilite dal singolo Comune.
Per il settore agricolo e i fabbricati rurali ci sono delle modalità particolari di versamento :
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La prima rata relativa ai fabbricati rurali strumentali è pari al 30% dell'imposta calcolata con l'aliquota base, la seconda rata a saldo;
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Per i fabbricati rurali non iscritti al catasto dei fabbricati alla data del 01/01/2012, da accatastare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'art. 14-ter del D.L. 201/2011, il versamento della prima rata non deve essere effettuato. Si dovrà effettuare un unico versamento entro il 16 dicembre 2012.
Il versamento della prima rata dell'I.MU presenta delle importanti diversità rispetto al versamento da farsi per l'I.C.I.
Le principali differenze sono :
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Il versamento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE con il modello F24;
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I codici di versamento sono differenti rispetto a quelli dell'I.C.I.;
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I versamenti effettuati da titolari di partita I.V.A devono avvenire telematicamente;
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Il contribuente deve calcolare e versare separatamente la quota I.MU spettante al Comune e la quota I.MU spettante allo Stato. Tale conteggio non deve essere effettuato per le abitazioni principali (e le pertinenze) e per i fabbricati rurali in quanto per queste tipologie tutto il gettito spetta al Comune.
Con due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (note prot. n. 2012/53906 e prot. n.2012/53906 del 12 aprile 2012), sono state individuate le modalità di versamento dell'IMU, con la previsione dell'utilizzo del modello F24 e sono stati aggiornati i relativi modelli.
L’IMU si può pagare unicamente attraverso il modello F24, almeno finché non sarà istituito un apposito bollettino postale in attuazione della previsione introdotta con il d.l. 16 del 2012 (modifica al comma 12 dell’art. 13 del d.l. 201 del 2011).
L'obbligo di utilizzo del nuovo modello cartaceo scatterà il 1° giugno 2013. Fino al 31 maggio 2013, il modello "F24" oggi in circolazione potrà essere comunque utilizzato. In questo caso, l'indicazione per il pagamento dell'Imu troverà spazio nell'apposita sezione "Ici e altri tributi locali". Naturalmente, nello stesso periodo il contribuente potrà già scegliere di utilizzare il nuovo modello cartaceo.
Il nuovo modello F24 è disponibile, in versione cartacea, presso banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate con il nuovo modello "F24 Accise".
Il citato provvedimento n. 53906 ricorda che i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223 del 2006.
I NUOVI CODICI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO SONO I SEGUENTI :
(Risoluzione, n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate)
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3912
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Abitazione principale
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Comune
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3913
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Fabbricati rurali strumentali
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Comune
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3914
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Terreni
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Quota Comune
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3915
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Terreni
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Quota Stato
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3916
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Aree fabbricabili
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Quota Comune
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3917
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Aree fabbricabili
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Quota Stato
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3918
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Altri fabbricati
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Quota Comune
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3919
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Altri fabbricati
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Quota Stato
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IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO : I003
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CALCOLO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
L'abitazione principale è soggetta alla nuova imposta municipale, ma sono previste delle detrazioni d'imposta. E' infatti prevista una detrazione pari a 200 Euro per ogni singola abitazione principale da ripartire tra i possessori dimoranti e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale. Per gli anni 2012/2013 è poi prevista una ulteriore detrazione pari a 50 Euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nell'abitazione principale ( max 8 figli).
Si considera abitazione principale l'abitazione nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Un medesimo nucleo familiare non può avere più di un'abitazione principale nello stesso Comune.
L'I.MU disciplina in maniera diversa le pertinenze rispetto a quanto avveniva per l'I.C.I. Secondo le norme vigenti per l'anno 2012 un'abitazione principale può avere fino a 3 pertinenze nel limite di 1 sola pertinenza per ogni singola categoria catastale indicata dal legislatore.
Le categorie catastali indicate quali pertinenze dell'abitazione principale sono :
C/2; C/6 e C/7.
Il versamento dell'I.MU dell'abitazione principale può avvenire in due differenti modalità :
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A. Versamento in 2 rate alle scadenze del 16 giugno (acconto ) e del 16 dicembre (a saldo). La prima rata va calcolata rispetto all'aliquota base dello 0,4% e considerando la detrazioen di 200€ e di 50€ per ogni figlio convivente fino a 26 anni; con la seconda rata si dorà effettuare il conguaglio rispetto alle condizioni fissate dal Comune.
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B. Versamento in 3 rate. La prima da versare entro il 16 giugno pari ad un terzo dell'importo dovuto applicando l'aliquota base e le detrazioni spettanti; la seconda rata di pari importo della prima, da versare entro il 16 settembre e la terza rata,a saldo, sulla base delle condizioni fissate dal Comune da versare entro il 16 dicembre.
ISTRUZIONI ED ESEMPI RELATIVI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE
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CALCOLO DELL' I.MU SUI TERRENI AGRICOLI
L’articolo 13, co.5 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012, dispone che
per i terreni agricoli il valore imponibile si calcola moltiplicando il reddito dominicale risultante in
catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentato del 25 per cento, per un
moltiplicatore pari a 135. Lo stesso procedimento vale anche per i terreni incolti.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a
110.
L'aliquota ordinaria dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% ( aumentabile o riducibile dello 0,3% da parte dei Comuni).
Sono esenti dall’I.MU, come già avveniva nel regime dell’ICI, i terreni agricoli situati in aree
montane o di collina, delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977. L’elenco dei territori nei quali
tale esenzione si applica è allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno
1993. L’esenzione non si applica ai terreni incolti.
Le modifiche introdotte con il citato d.l. 16 prevedono inoltre agevolazioni per il calcolo dell’IMU,
nel caso di terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola.
In questi casi i terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro
6.000.
Si applicano inoltre le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e
fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000.
La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all’I.MU senza alcuna riduzione
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DICHIARAZIONE
L'articolo 13, comma 12-ter, del decreto che ha introdotto l'I.MU in via sperimentale stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il decreto che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione è stato pubblicato nella G.U. Del 05/11/2011.
Modello dichiarazione I.MU
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione I.MU
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NUOVI MOLTIPLICATORI E CODICI TRIBUTO
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